Separazione finta: il creditore può esercitare l’azione revocatoria.

L’eredità non influisce sull’assegno divorzile
16 aprile 2019
Carta di identità: non più genitori ma madre e padre
17 aprile 2019

In caso di separazione consensuale, il creditore può  dimostrare lo scopo fraudolento dei coniugi ed esercitare quindi l’azione revocatoria, volta a dichiarare inefficace la separazione nei confronti del creditore, che può essere esperita entro massimo 5 anni dalla separazione. In questo caso l’effetto è che la casa, che viene trasferita in capo al coniuge non debitore, può essere ugualmente pignorata dal creditore.

Cass. ord. n. 10443/19 del 15.04.2019.

Se la separazione fittizia viene fatta per beneficiare ad esempio di assegni familiari più elevati, a seguito dello sdoppiamento dell’ISEE, si commette reato di percezione di contributi statali non dovuta, quando non addirittura di frode ai danni dello Stato o dell’Inps.

 

 

 

Comments are closed.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi