in tema di separazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione” automatica “del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario” e, contemporaneamente, “l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne era l’originario conduttore”. Tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano inizialmente sottoscritto il contratto di locazione: in tal caso l’assegnatario del tetto succede anche nella quota ideale dell’altro coniuge (in pratica, da inquilino del 50% diventa inquilino del 100% dell’immobile). –
Lo afferma il Tribunale di Milano con la sentenza 6782/2015. Il canone va pagato da chi diventa assegnatario dell’immobile, anche se il contratto era stato firmato dall’ex coniuge e – addirittura – anche se all’assegnatario viene impedito, per causa di terzi, di accedere all’immobile. Infatti, tema di locazione la legge esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi: spetta al conduttore di agire contro i terzi in nome proprio; questo però non impedisce, al proprietario locatore, di agire verso l’assegnatario per ottenere il pagamento dei canoni arretrati dell’affitto.