In materia di separazione consensuale, il principio secondo cui le condizioni economiche sono modificabili solo in presenza di sopravvenienze opera esclusivamente con riferimento alle domande di revisione ex art. 710 c.p.c. e non preclude l’esperibilità dell’azione di annullamento dell’accordo economico per incapacità naturale ex art. 428 c.c. L’accordo patrimoniale contenuto nella separazione consensuale, infatti, conserva natura negoziale ed è annullabile ove sia dimostrato che, al momento della sottoscrizione, uno dei coniugi versasse in una condizione patologica idonea a compromettere gravemente la capacità di autodeterminazione, anche se tale situazione fosse già preesistente alla separazione e conosciuta dall’altro coniuge.
Trib. Napoli sent. 6712 del 24/4/2026
Sintesi della vicenda
Un uomo conveniva in giudizio l’ex moglie chiedendo l’annullamento delle condizioni economiche contenute nell’accordo di separazione consensuale omologato nel 2019, con il quale si era obbligato al versamento di € 1.000,00 mensili per la moglie e di € 1.500,00 mensili per il figlio minore, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie. L’attore deduceva di essere affetto da disturbo bipolare già all’epoca della stipula dell’accordo e di trovarsi, al momento della sottoscrizione, in stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c., come confermato dalla successiva apertura di amministrazione di sostegno. Il Tribunale di Napoli riteneva ammissibile la domanda, chiarendo che non si trattava di una revisione delle condizioni fondata su sopravvenienze, bensì di un’azione diretta a far valere un vizio originario dell’accordo negoziale. Valorizzando la documentazione clinica antecedente alla separazione, le risultanze dell’amministrazione di sostegno e le condizioni economiche sproporzionate assunte dall’attore rispetto alle sue effettive capacità reddituali, il Tribunale accertava l’incapacità naturale del marito al momento della stipula e dichiarava l’annullamento ex tunc delle clausole economiche della separazione consensuale, precisando tuttavia che restava fermo il diritto del figlio al mantenimento, da rideterminarsi secondo criteri conformi alla legge.
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