Separazione: chi paga il mutuo per la casa ?

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Che fine fa il mutuo contratto dai coniugi che si separano ?
Spesso per l’acquisto della casa familiare marito e moglie contraggono un mutuo: può essere cointestato o intestato solo a uno di essi, a prescindere dal fatto che la casa risulti in proprietà comune oppure di un solo coniuge.
In ogni caso, chi è obbligato a pagare le rate, vorrebbe essere liberato, soprattutto se la casa è intestata o assegnata all’altro.
Attenzione però: non può essere il Giudice della separazione a deciderlo. Il contratto di mutuo, infatti, è stipulato con un terzo estraneo, cioè la banca. Affinchè uno dei due coniugi sia liberato dall’obbligo di rimborso, occorre modificare il contratto di mutuo: e quindi occorre la volontà positiva dell’istituto di credito in tal senso.
Che fare allora ?
Il Giudice della separazione potrà ovviamente tenere conto, nel decidere sull’ammontare dell’assegno di mantenimento per moglie e figli, dell’incidenza del pagamento in via esclusiva delle rate da parte del marito sulla sua capacità patrimoniale, conseguentemente diminuendo l’importo dell’assegno dovuto, specie se la casa è assegnata alla moglie. Oppure potrà disporre che il pagamento della rata del mutuo da parte del padre rappresenti una modalità di indiretta contribuzione al mantenimento del figlio.
Se la separazione è consensuale, i coniugi possono decidere di lasciare il mutuo cointestato ma che uno dei due si accolli la rata in via esclusiva: in questo caso, però, se chi deve pagare non lo fa, la banca potrà agire anche nei confronti dell’altro coniuge, che resta obbligato in solido.
Oppure i coniugi possono decidere di vendere la casa, estinguere il mutuo e dividersi l’importo residuo. Infine, può accadere che la baca aderisca alla richiesta di uno dei due di uscire dal contratto di mutuo: i coniugi potranno allora prevedere che al coniuge liberato vengano rimborsate le rate versate fino a quel momento, o comunque regolare tra loro, in altro modo, il credito che quello uscente vanti verso l’altro.

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