L’ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione che autorizzi i coniugi a vivere separati, senza alcunché disporre in ordine all’abitazione coniugale in proprietà esclusiva di uno di essi, non priva il coniuge non proprietario di una detenzione qualificata dell’immobile, trovando la permanenza nell’abitazione coniugale fondamento nel rapporto di coniugio non ancora definitivamente sciolto e, in particolare, nel diritto al rispetto della propria dignità di coniuge derivante dal matrimonio; conseguentemente, il coniuge non proprietario è legittimato ad esperire l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c. Così Tribunale Verona 23 settembre 2015 (dal sito ilcaso.it)
nel caso di specie il marito proprietario della casa, in assenza della moglie, cambiava la serratura, e il Tribunale accogli la domanda di rei
ntegra nel possesso dell’abitazione in favore della moglie separata