Segnalazione al Crif: la Banca deve dare tutte le informazioni

La casa costruita sul terreno di un coniuge non cade in comunione legale
17 marzo 2014
La nascita di un altro figlio dalla compagna legittima la diminuzione dell’assegno divorzile
20 marzo 2014

Con la sentenza n. 18555/2013 la Cassazione ha affermato il diritto del cittadino di conoscere il contenuto (cioè le motivazioni e il fondamento) delle segnalazioni negative al Crif emesse a suo carico dalla banca.

Il codice della privacy garantisce infatti il diritto di accesso ai propri dati personali: la Banca, quindi, non può sottrarsi dal fornire al cittadino le informazioni che lo riguardano, e il tutto, al massimo, entro 15 giorni.(artt. 8 e 146 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196).

In caso di richiesta da parte del cliente, la Banca, il titolare del trattamento dei dati personali, non può limitarsi a dare conferma dell’esistenza dei dati, ma deve estrarli dai documenti in proprio possesso, esibirli all’interessato e metterli così a sua disposizione, consentendogli un pieno controllo.

Comments are closed.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi