La madre affidataria del minore, che viola il diritto di visita del padre, ne risponde penalmente se non riesce a dimostrare, mediante testimoni, che l’incontro è saltato a causa di un categorico rifiuto del bambino.
Lo afferma la Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 17594/2013: il caso è quello di una madre che si era rifiutata di consegnare all’ex marito il figlio minore, nel giorno stabilito dal Giudice per la visita.
Non basta infatti sostenere che il bambino si era rifiutato categoricamente di vedere il padre, addirittura con una crisi isterica, poichè senza testimoni il rifiuto del bambino non può essere dimostrato.