Se con il divorzio viene meno o viene diminuito l’assegno rispetto alla separazione, le somme già versate sono irripetibili e quindi non vanno restituite all’ex quando sono di modesta entità.
Sancisce in fatti la sentenza 23409 del 16 novembre 2015 della sesta sezione civile della Cassazione che «in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale».
Respinto quindi il ricorso dell’ex marito che prima versava un assegno di mantenimento di 1.000 euro mensili, poi escluso in sede di divorzio visto il cambio della situazione patrimoniale dell’uomo che si è trovato anche ad affrontare ingenti spese per ristrutturare la casa della madre dove si è trasferito a vivere. L’ex marito ha quindi chiesto che la moglie desse indietro i soldi percepiti dalla sentenza di separazione a quella di divorzio. Richiesta del tutto illegittima anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla irripetibilità delle somme.