Lesioni alle pareti, ai solai e ai pavimenti? L’appaltatore è responsabile e la responsabilità è da fatto illecito, in quanto mira a garantire la stabilità e la solidità degli immobili, destinati per loro natura a una lunga durata, nonché a tutelare l’incolumità personale dei cittadini: si tratta pertanto di interessi inderogabili che trascendono i confini del rapporto negoziale delle parti.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21089/2012
Di conseguenza, l’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata nei confronti del costruttore, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti: in tema di gravi difetti dell’opera questi possono pertanto fruire dei termini decennale di prescrizione per promuovere l’azione e del termine annuale di decadenza per la denuncia del vizio.