Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 26 marzo 2015, ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata dai congiunti di un giovane deceduto in un incidente stradale. In particolare, dopo alcune premesse generali in tema di danni non patrimoniali, il giudice individua le poste ed il quantum risarcibili nella fattispecie, ammettendo al ristoro del danno in argomento, nello specifico, anche la fidanzata non convivente della vittima. Ciò, sul presupposto che un legame serio, stabile e duraturo tra due persone, in procinto di contrarre matrimonio, rappresenta un elemento tale da rendere meritevole la domanda risarcitoria inoltrata, essendo lesi diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione agli articoli 2 e 29.