Deve rilevarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale da adulterio, in quanto lesivo dei diritti e dei doveri connessi al matrimonio, essendo tuttavia condizioni necessarie l’avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e che la lesione superi la soglia della tollerabilità.
Trib. Reggio Emilia 24 giugno 2020
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.