Il rifiuto persistente del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori non può essere assunto, di per sé, come dato decisivo né come fondamento automatico per l’esclusione della figura genitoriale rifiutata o per la cristallizzazione dell’assetto di fatto esistente. Qualora tale rifiuto emerga come espressione di una sofferenza emotiva complessa e multifattoriale, non riconducibile a condotte manipolative dell’altro genitore né a comportamenti gravemente pregiudizievoli del genitore rifiutato, il giudice è tenuto a valutare soluzioni dinamiche e non ablative, orientate al recupero della relazione genitore-figlio. In tale prospettiva, sono legittimi e doverosi interventi graduati e integrati – anche di natura terapeutica, educativa e di sostegno psico-familiare – finalizzati a prevenire l’evoluzione del disagio in disturbi psico-evolutivi e a tutelare il superiore interesse del minore, evitando sia automatismi espulsivi fondati sul solo rifiuto, sia forzature relazionali incompatibili con la sua tutela emotiva e psicologica.
Cass. civile ord. n.1857 del 27/1/2026
LA VICENDA
Tre minori, in tenera età, manifestavano un rifiuto radicale e duraturo nei confronti della madre, culminato nel rifiuto di ogni contatto. Le indagini tecniche e le relazioni dei servizi sociali escludevano condotte manipolative del padre e, al contempo, l’esistenza di traumi diretti imputabili alla madre, ricostruendo invece il rifiuto come espressione di una sofferenza profonda legata alla separazione genitoriale, alla perdita della figura materna come riferimento affettivo e a dinamiche relazionali disfunzionali stratificatesi nel tempo. I giudici di merito avevano quindi predisposto un articolato progetto di recupero della relazione madre-figli, fondato su percorsi terapeutici e interventi progressivi. La Cassazione ha confermato tale impostazione, affermando che il rifiuto del minore, pur serio e radicato, non giustifica automaticamente l’estromissione del genitore rifiutato, quando esso rappresenti una manifestazione di sofferenza e non una reazione difensiva a un pericolo concreto.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.