Le spese effettuate dalla moglie casalinga per i bisogni della famiglia, sostenute utilizzando la provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso da parte del marito, essendo riconducibili alla logica della solidarietà coniugale in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. .
Nel caso di specie il marito era l’unico a percepire un reddito da lavoro, essendo la moglie, per scelta dei coniugi, dedicata alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, con un carico di lavoro che non le consentiva di svolgere un’attività lavorativa retribuita, così da compensare con il lavoro domestico quello svolto dal marito.
Trib. Milano sent. 3810 del 10/5/2025