Nel caso di una sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale dei genitori, nonché, dei tempi paritari che il minore trascorre presso ciascun genitore, non può essere avanzata alcuna pretesa di assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Tribunale di Bologna, decreto del 3 maggio 2022
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