Il versamento dell’assegno al figlio maggiorenne non libera il debitore: solo il Giudice della separazione o del divorzio può modificare il titolo esecutivo.
Inoltre, il pagamento direttamente a mani della maggiorenne dell’assegno di mantenimento è considerato una delle modalità di adempimento dell’obbligazione ex art. 337 ter c.c., un’eccezione al principio generale per cui il genitore convivente ha la legittimazione attiva a richiedere il pagamento del contributo all’altro genitore; tale modalità, per avere efficacia estintiva, deve dunque essere disposta dal Giudice ex art. 337 septies c.c.
Il padre debitore, che abbia versato l’assegno al figlio maggiorenne prima del provvedimento del Giudice, potrà tentare di difendersi in sede esecutiva invocando l’art. 1188 2 co. c.c. e quindi dimostrando che il creditore legittimato (cioè il genitore collocatario) ha approfittato del pagamento fatto a favore della maggiorenne oppure l’ha ratificato.