In tema di legittimazione all’azione esecutiva sulla base di titoli di formazione giudiziale relativi all’obbligo di versamento di contributi per il mantenimento dei figli, nei rapporti tra coniugi separati e/o divorziati, con l’opposizione all’esecuzione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c., o del divorzio di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 29 novembre 2021, n. 37244
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