L’instaurazione, da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, anche se, in base alla più recente, autorevole giurisprudenza, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Cassazione civile ordinanza 12 maggio 2022, n, 15249
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