Viene meno l’assegno di mantenimento o l’assegno di divorzio per l’ex che abbia instaurato una nuova convivenza stabile e continuativa, anche se permangono le differenze economiche tra i coniugi e se il nuovo compagno è disoccupato, essendo completamente irrilevante l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del “mantenuto”, confrontati col tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 23411/2015, confermando il proprio recente orientamento. In passato la giurisprudenza propendeva per la sospensione del diritto all’assegno ma adesso si ritiene che la nuova famiglia di fatto, per gli obblighi di reciproca solidarietà che la caratterizzano, faccia cessare il diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge.
L’ex, onerato dell’assegno, dovrà quindi chiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, con cancellazione dei precedenti obblighi di mantenimento. Mai interrompere il pagamento dell’assegno se prima non c’è stata una decisione del Giudice in tal senso. 