La Suprema Corte ha escluso che possano essere qualificati come componenti dell’assegno divorzile tutti quegli obblighi aggiuntivi od accessori che rispondano a necessità diverse da quelle dettate dalla ratio solidaristica sottesa agli alimenti, come nel caso della determinazione di un obbligo di versamento di una somma ulteriore che prescinda dalla valutazione delle condizioni economiche dell’ex coniuge creditore e rappresenti in concreto un “controvalore” del canone di locazione dell’abitazione da acquisire per le esigenze abitative familiari proprie e della prole. |
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Cass. civ. Sez. II, 23 agosto 2018, n. 21353 |
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