Per avere effetto caducatorio dell’accordo contrattuale, la minaccia deve essere ai sensi dell’art. 1435 c.c., prima di tutto credibile e cioè di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole, avuto riguardo per l’età, il sesso e le condizioni delle persone.
Nel caso di specie il marito commercialista, assistito dal suo avvocato, era stato nella condizione di comprendere il contenuto degli accordi di separazione, anche di quelli atipici, e le condizioni di separazione erano state omologate dal Tribunale che ne aveva riconosciuto la congruità
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 4 agosto 2021, n. 22270