Il giudice deve necessariamente valutare in un’ottica di reciprocità le condizioni economiche dei due coniugi separati e non può non dare rilievo alla sentenza che ha revocato l’assegno verso l’altro coniuge per aver accertato l’incapienza economica dell’obbligato a fronte del rispetto dell’obbligo di mantenimento verso il figlio minore.
cass. penale sentenza n. 28774 del 16 ottobre 2020
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