Deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la revoca della donazione a causa dell’ingratitudine del donatario quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione conflittuale che non sono di per sè indicativi di un comportamento durevole di disistima e non integrano l’ingiuria grave verso il donante che legittima l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 801 c.c..
Nel caso di specie il marito aveva dedotto che la moglie lo aveva denunciato falsamente per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a testimoniare gli stessi figli in merito alle presunte violenze, comunicandogli l’esistenza da tempo di una relazione extraconiugale poco dopo (due mesi) l’accettazione della donazione del 50% dell’usufrutto dell’immobile.
Tribunale Civitavecchia, sentenza 26 marzo 2025 n. 382
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/