Maternal preferenze: non è automatica, è il CTU che valuta

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CEDU: non c’è diritto alla vita famigliare se il figlio è nato da maternità surrogata
1 febbraio 2017

Secondo la Corte d’Appello di Ancona (sentenza del 27 dicembre 2016), nel caso di affidamento congiunto del minore, per il genitore collocatario stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole. Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale, non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario. Il principio della “maternal preference”, non è inteso in senso assoluto, ma va valutato in relazione agli accertamenti di fatto del consulente tecnico d’ufficio

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