Per l’addebito della separazione, occorre che la crisi coniugale sia stata causata dalla violazione dei doveri coniugali posta in essere da uno dei coniugi.
Quindi, se il marito viola l’obbligo di fedeltà generando, durante il matrimonio, un figlio con un’altra donna, la colpa della separazione gli può essere imputata solo se il l’unione coniugale, in quel momento, non era in crisi; diversamente, non c’è addebito.
Lo stabilisce la Cassazione civile con la sentenza n. 27730/2013: “L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile in quanto determini la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale”.
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