La determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.
Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice
Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2021, n. 9700
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