In tema di mantenimento dei figli, l’obbligato non può adempiere versando direttamente a terzi somme destinate a spese comprese nell’assegno (quali la retribuzione della baby sitter), né può compensare tali esborsi con il contributo dovuto, attesa la natura sostanzialmente alimentare dell’assegno; eventuali modifiche delle modalità di adempimento richiedono un previo provvedimento giudiziale.
Trib. Roma sent. 13023 del 24/9/2025
Sintesi della vicenda
Il Tribunale aveva stabilito un assegno mensile di € 500 per il mantenimento del figlio, comprensivo anche delle spese per la baby sitter. La madre notificava precetto per il mancato pagamento di alcune mensilità; il padre si opponeva sostenendo di aver adempiuto pagando direttamente la baby sitter.
Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo provato l’adempimento.
In appello, tuttavia, il Tribunale riforma la decisione, affermando che il pagamento diretto a terzi non ha efficacia liberatoria, poiché l’assegno deve essere corrisposto al genitore collocatario nelle modalità stabilite dal giudice.
Viene ribadito che l’obbligato non può unilateralmente modificare le modalità di adempimento né compensare il debito di mantenimento con crediti derivanti da spese sostenute, dovendo eventualmente far valere tali pretese in separato giudizio.