Il terzo non è legittimato a chiedere l’annullamento del decreto di omologa della separazione consensuale né l’accertamento della riconciliazione dei coniugi, trattandosi di situazioni inerenti allo status personale, riservate esclusivamente alle parti del rapporto coniugale; il terzo può, semmai, agire in simulazione esclusivamente contro le pattuizioni patrimoniali autonome contenute nell’accordo di separazione, purché dimostri un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto simulato, restando preclusa ogni iniziativa diretta a travolgere la parte essenziale dell’accordo omologato.
Trib. Siracusa sent. 191 del 30/1/2026
LA VICENDA
Un soggetto terzo, promissario acquirente di un immobile, conveniva in giudizio due coniugi chiedendo l’accertamento della simulazione dell’accordo di separazione consensuale e l’annullamento del decreto di omologa, deducendo che la separazione fosse fittizia e finalizzata a consentire a uno dei coniugi di spogliarsi dei beni beneficiando di vantaggi fiscali.
In via subordinata, l’attore chiedeva l’accertamento dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, con conseguente cessazione ex tunc degli effetti della separazione.
Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del terzo, evidenziando che lo status di coniuge separato e l’eventuale riconciliazione attengono alla sfera personale dei coniugi e non sono suscettibili di azione da parte di soggetti estranei al rapporto familiare.
È stato inoltre precisato che, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, la parte essenziale dell’accordo di separazione, saldata al decreto di omologa, non è aggredibile con azione di simulazione da parte di terzi, mentre le pattuizioni patrimoniali autonome possono essere contestate solo ove sia dedotto e provato uno specifico pregiudizio giuridico.
In mancanza di tali presupposti, le domande dell’attore sono state dichiarate inammissibili.