l criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nel fissare le modalità dell’affidamento dei figli minori in caso di conflitto genitoriale è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata. Il perseguimento di tale obiettivo può perciò comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti e libertà individuali dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute fisica e lo sviluppo.
Lo afferma la Cassazione sent. 12954/2018.
il caso: nell’ambito del giudizio di primo grado, in sede di determinazione delle condizioni dell’affido condiviso di E., il tribunale aveva inibito al padre T.C. di condurre con sé la bambina agli incontri e alle manifestazioni dei Testimoni di Geova, credo religioso che l’uomo aveva abbracciato dopo la fine della convivenza con S.G..
La Corte di appello competente respingeva con decreto il reclamo proposto dall’uomo avverso il provvedimento del Tribunale.
T.C., quindi, proponeva ricorso straordinario per Cassazione, al quale resisteva S.G. eccependo l’inammissibilità del ricorso stesso (per essere stato proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività).