Il risarcimento del danno non patrimoniale ex Legge Pinto (cioè per durata irragionevole del processo) spetta a chi sia stato suo malgrado parte di una causa eccessivamente, ed ammonta ad un importo non inferiore ad euro 750 per anno di ritardo per i primi tre anni eccedenti la “durata ragionevole” e, per il periodo successivo, nell’importo minimo pari ad euro 1.000.
Tuttavia, la Cassazione con la sentenza 15117/2015 ha precisato che il Giudice può abbassare il risarcimento in relazione alla circostanza concreta. Ciò infatti deriva dalla necessità di rapportare il principio predetto all’entità della pretesa patrimoniale azionata con la causa troppo lunga. Occorre sempre accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche della parte richiedente al fine di giustificare l’eventuale scostamento, sia in senso migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. È comunque sempre possibile una quantificazione inferiore (nel caso di specie è stata liquidata per 500 euro per anno di ritardo) nell’ipotesi in cui, in relazione anche alla posta in gioco del processo presupposto, vi sia l’esigenza di evitare risarcimenti eccessivi.