Le spese che i coniugi sostengono durante la vita matrimoniale rappresentano l’adempimento ad una obbligazione spontanea, non certo pensando alla restituzione ma nell’ottica della reciproca assistenza e solidarietà che connota il rapporto di coniugio.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 10927/2018: cessata la vita coniugale non sono contestabili le spese sostenute durante il matrimonio per casa e figli perchè rappresentano la contribuzione di ciascuno al ménage familiare.
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