Non ripetibili le attribuzioni «eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza. Posto che il dovere di contribuzione alle necessità della famiglia incombe su entrambi i coniugi, si presume che le attribuzioni effettuate da ciascuno dei coniugi stessi facciano parte di un accordo tra loro – anche tacito – finalizzato alla gestione della vita familiare.
La presunzione può essere vinta solo ove sia provata l’esistenza di un accordo dal quale risulti la causa della dazione, necessariamente diversa dalla realizzazione del progetto familiare, in forza della quale erano state effettuate le attribuzioni di cui si chiede la restituzione.
Nel caso di specie la questione verteva sulla richiesta di restituzione, avanzata dal marito, dei ratei del mutuo cointestato, ma da questi versati integralmente.
Cassazione civile, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5385