Il trasferimento di minori a grande distanza dal genitore non convivente deve essere valutato attentamente, considerando il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Un’analisi superficiale dei desideri dei minori o delle motivazioni del genitore richiedente il trasferimento può comportare la violazione del diritto alla bigenitorialità e compromettere il benessere dei bambini. Piuttosto che attribuire prevalenza alle esigenze del genitore collocatario, investito dei compiti più significativi di cura del minore, occorre valutare una pluralità di criteri decisionali, ovvero le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, i tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario, l’eventuale disponibilità del genitore non collocatario al trasferimento, la salvaguardia delle relazioni del minore con le altre figure importanti della sua vita di relazione, l’impatto del trasferimento e dei suoi effetti sulla psiche del minore, le caratteristiche dell’ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza, l’età dei figli, il desiderio del minore di volersi trasferire
Trib. Civitavecchia ord. 27 giugno 2025
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