Nel caso in cui il marito proprietario dell’immobile adibito a casa coniugale decida di venderlo a terzi, la moglie (ed i figli) a cui sia stata assegnata la casa dal Giudice della separazione non se ne devono andare perché “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e’ opponibile anche oltre i nove anni.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28229 del 18 dicembre 2013,
In pratica il terzo acquirente di un immobile, assegnato dal giudice alla ex moglie del venditore, acquista un immobile occupato: non può quindi entrare in possesso della casa perchè il provvedimento di assegnazione prevale sul suo acquisto.
Se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la moglie può opporre al terzo acquirente l’assegnazione per un periodo di nove anni. Se invece viene trascritto prima dell’atto di vendita dell’immobile a terzi, l’assegnazione può essere opposta anche oltre i nove anni