L’assegno di mantenimento non può essere ridotto solo perché l’ex coniuge è divenuto per successione nudo proprietario della casa paterna. Tanto più se l’onerato è titolare di un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare.
Lo afferma con la sentenza 770/15 la Corte d’appello de L’Aquila: rigettato quindi il ricorso di un uomo contro la decisione del Tribunale che lo aveva condannato a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile di 1.500: egli sosteneva che la moglie aveva ereditato la nuda proprietà della casa paterna e ciò bastava a giustificare tale riduzione del mantenimento. Quanto alla sua situazione reddituale e patrimoniale, l’uomo affermava di non essere proprietario di cinque fabbricati e 71 terreni, come riteneva il tribunale, e che i suoi redditi nel corso del giudizio sarebbero diminuiti, «costringendolo ad alienare parte del patrimonio, con conseguente pregiudizio a carico dei figli, che vedranno il loro padre impoverirsi nel corso degli anni e il patrimonio immobiliare a loro destinato annientato».
La Crte d’Appello ritiene tuttavia che, paragonato a quello del marito, il patrimonio della moglie è «risibile, essendo questa solo nuda proprietaria della casa paterna e del poco terreno circostante». Pertanto, adeguato è il contributo del mantenimento di 1.500 euro, non essendovi nemmeno la prova che le capacità lavorative «siano menomate dalle sue condizioni di salute». 