Per dimostrare che un determinato fatto (il tradimento) si verificato in uno specifico momento è necessario che dalla foto possa ricavarsi la data in cui è stata scattata (ad esempio la prima pagina di un giornale vicino ai soggetti fotografati, un oggetto che si sa essere stato acquistato un certo giorno…). Se la foto non è in grado di rappresentare il dato temporale della sua creazione non c’è neanche bisogno che la stessa sia contestata, poiché non può essere considerata giammai come prova. L’obbligo di disconoscere la foto sussiste se la riproduzione fotografica rappresenti non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo.
Va in conclusione affermato che “laddove il fatto allegato attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, l’onere di disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c. della conformità della riproduzione fotografica al fatto e alle cose rappresentate sorge solo ove la riproduzione rappresenti non solo le circostanze di luogo ma anche quelle di tempo”.»
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