Il condividente che abbia goduto in via esclusiva di un immobile senza giustificato motivo deve versare agli altri condividenti una somma che serve ad indennizzare la limitazione subita dal proprio uguale diritto e a compensare il mancato conseguimento dei frutti ritraibili dal bene occupato. Il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dall’allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto.
Corte d’Appello di Genova, 25 maggio 2022
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