In caso di ulteriori dubbi circa la posizione reddituale del coniuge tenuto al mantenimento, il tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, della polizia tributaria La richiesta può essere presentata dalle parti o valutata d’ufficio dallo stesso magistrato. La legge tuttavia non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre le indagini della polizia tributaria ogni volta in cui sia richiesto dalla parte che contesta il reddito dell’ex, ma rimette allo stesso tribunale la valutazione di tale esigenza. Si tratta di un potere discrezionale che si giustifica in forza del fatto che spetta sempre al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d’ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza. La valutazione delle prove è rimessa dunque al prudente apprezzamento del magistrato e non costituisce un diritto delle parti. Il tribunale potrebbe, ad esempio, ritenere sufficienti le presunzioni già raccolte nel corso del processo sulla inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi e non disporre ulteriori accertamenti da parte della Finanza.
Cass. sent. n. 9535/19 del 4.04.2019.
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