Incontro a soli fini procreativi..va nominato il curatore speciale del minore

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la genesi dell’evento determinante la procreazione, ove non riconducibile a un preesistente legame sentimentale tra i genitori e a un progetto comune di vita, ma a un incontro volutamente episodico tra persone mai prima conosciute e collegatesi – tramite un sito internet – per fini esclusivamente procreativi, può assumere rilevanza, a tutela del superiore interesse del figlio, qualora venga accertato in concreto, mediante individuazione di episodi e fatti specifici, che quella genesi si sia tradotta, nell’evolversi delle relazioni tra i genitori, in condotte foriere di pregiudizio per il minore. Inoltre, quella medesima genesi può assumere un’incidenza significativa sull’accertamento di un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, valutabile caso per caso dal giudice del merito, esigendo la salvaguardia del superiore interesse del minore la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., comma 2, ogni volta che il giudice, in ragione delle modalità di gestione di siffatta singolare genitorialità, ravvisi in concreto l’esigenza di prevenire condotte foriere di pregiudizio per il minore

Cass. Civ., Sez. I, ord., 9 marzo 2022, n. 7734

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