In caso di malattia del coniuge che inficia la capacità lavorativa, va aumentato, in caso di separazione, l’assegno di mantenimento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7153/17 del 20.03.2017.
L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile possono essere modificati se cambiano le condizioni economiche delle parti rispetto a quelle che erano al momento dell’omologa/sentenza. Tra le ragioni a fondamento della richiesta di modifica, ad esempio, la perdita del lavoro o una riduzione dell’orario con contrazione dello stipendio, un aumento del reddito dell’ex coniuge, un aggravamento delle proprie condizioni di salute che implichino una riduzione della capacità lavorativa.
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