Viola gli obblighi di assistenza familiare il coniuge onerato che non versa l’assegno in favore dei figli fissato in sede di divorzio, non vale dire che ha contratto un debito a scapito dei minori, nella specie un finanziamento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 51625/2016 (confermando la condanna ex art. 12-sexies l. 898/1970) nei confronti di un padre che aveva violato i doveri di assistenza e le prescrizioni recate prima dalla sentenza di omologa della separazione, poi della successiva sentenza di divorzio.
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