La Suprema Corte con la sentenza 12645/2015, ha ribadito l’orientamento già espresso secondo cui “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno”.
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