Il genitore/comodante di un immobile alla figlia e al suo convivente non è tenuto a rimborsare le spese non necessarie né urgenti, ma solo gli esborsi per improcrastinabili esigenze di conservazione dell’abitazione.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 13339/15.
Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di un padre che aveva concesso in comodato un immobile alla figlia e al compagno una casa per viverci come famiglia. Al termine della convivenza, l’uomo chiedeva al genitore dell’ex compagna un’indennità (ex articolo 1592 Cc) per gli interventi apportati alla casa. Gli Ermellini affermano che l’art. 1808 Cc esclude il rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, prevedendo come sola eccezione gli interventi di straordinaria manutenzione: nessun rimborso quindi delle spese che hanno sì migliorato l’abitazione ma non erano necessarie a soddisfare esigenze di conservazione della cosa. Infatti «il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale».