Il consenso informato deve risultare chiaramente dalla cartella clinica

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Il paziente ha diritto di essere messo a conoscenza di tutti i rischi inerenti l’operazione, anche se l’esito infausto sia da considerare raro. Non tiene luogo del consenso informato il documento incompleto che rimanda a un colloquio fra medico e malato
La valutazione del rischio connesso all’intervento chirurgico appartiene all’ammalato. E l’erede conserva il diritto al risarcimento del danno se è incompleto il consenso prestato dal de cuius all’operazione finita in tragedia.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 19731/14, pubblicata il 19 settembre, ritenendo insufficiente ad esonerare il chirurgo da responsabilità il consenso informato riportato in atti, che rimandava a un colloquio fra medico e paziente non risultante dalla cartella clinica.

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