La “scoperta” o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) – cui sia conseguita la interruzione 6 della famiglia eterosessuale formata nelle more – non può costituire motivo di addebito. In questo caso, il logoramento affettivo\empatico della unione, in uno con la ‘ scoperta’ della propria omosessualità da parte del coniuge, sono circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una – non addebitabile – ‘evoluzione’ del rapporto matrimoniale.
Lo ha affermato il Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.