La “scoperta” o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) – cui sia conseguita la interruzione 6 della famiglia eterosessuale formata nelle more – non può costituire motivo di addebito. In questo caso, il logoramento affettivo\empatico della unione, in uno con la ‘ scoperta’ della propria omosessualità da parte del coniuge, sono circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una – non addebitabile – ‘evoluzione’ del rapporto matrimoniale.
Lo ha affermato il Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)