Deve essere disattesa la nomina ad amministratore di sostegno della figlia indicata come persona di fiducia dalla beneficiaria, laddove emerga una situazione di dipendenza patologica tale per cui si è persa la pari dignità dei due soggetti, con uno stravolgimento delle comuni regole di rispetto e cura discendente dal legame figlia – madre anziana. Ciò è tanto più vero, laddove la beneficiaria non riesca a cogliere il disvalore giuridico, oltre che morale, degli atteggiamenti prevaricatori e maltrattanti tenuti dalla figlia, dovendosi, pertanto, ritenere la sussistenza dei gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.
Trib. Verona, decreto 11 giugno 2025 n. 7457