Affidamento e mantenimento del cane: si può..forse. Ma meglio nella scrittura privata anzichè nel ricorso
2 maggio 2016Atto istitutivo del Trust: no imposta fissa di registro
2 maggio 2016
Deve ritenersi nullo il pignoramento effettuato per crediti tributari sull’immobile costituito nel fondo patrimoniale dovendosi osservare che l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73, dovendosi osservare che la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario consentano di ritenere provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore. In ordine al fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per cui può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale od extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Ne deriva che anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’a ttività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. Si rileva, altresì, che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità del citato art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimonialeLo afferma la Cassazione con la sentenza 3600 del 24/2/2016. |