In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali.
Corte d’Appello di Milano, Sezione V e V.G., sentenza 24 marzo 2022
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