Se il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente va a vivere presso il genitore inizialmente non collocatario, l’eventuale statuizione giudiziale che fissa un obbligo di mantenimento indiretto a suo carico deve ritenersi caducata: la ripartizione delle spese, in assenza di altri provvedimenti successivi del giudice, deve quindi essere effettuata in misura paritaria tra i genitori, trattandosi di obbligazione solidale, con diritto al rimborso da parte di quello che le ha sostenute integralmente.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Catania
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