il figlio studente-lavoratore conserva il diritto al mantenimento poichè il diritto allo studio è costituzionalmente garantito, e non sono guadagni esigui a far venire meno il contributo paterno. Diversamente, il ragazzo non avrebbe mezzi sufficienti e dovrebbe interrompere il corso di laurea.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 18531/17 del 26.07.17: è doveroso – scrivono i giudici – garantire il completamento degli studi al giovane con un lavoro precario che solo così può collocarsi meglio sul mercato del lavoro secondo le proprie aspirazioni e con la possibilità di sperare in una futura carriera. Non importa che, proprio a causa di tale lavoro, lo studente universitario sia fuori corso: il ritardo nel completamento degli studi non è dovuto a indolenza, ma dimostra proprio la sua buona volontà a trovarsi un guadagno. È vero anzi il contrario: se il figlio maggiorenne dipende dai genitori perché non svolge un’attività lavorativa per inerzia nella ricerca o perché rifiuta ingiustificatamente offerte o abbandona volontariamente i posti di lavoro, non ha più diritto al mantenimento.
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