La natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare la figlia minore sedicenne a frequentare il padre, se la stessa dimostra una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo. Piuttosto, è opportuno incaricare i servizi sociali del compito di monitorare la situazione, favorendo la naturale ripresa del rapporto tra padre e figlia
Cass. civ. sez. I, ord., 23 aprile 2019, n. 11170
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